CONTENZIOSO, INIZIATIVE
E AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI
 
  Vengono illustrati di seguito i principali procedimenti giudiziari o arbitrali in cui le società del Gruppo Telecom Italia sono coinvolte al 31 dicembre 2004. Salvo i casi in cui è esplicitamente indicato, non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi, in assenza di elementi certi ed obiettivi e/o ritenendo improbabile l’esito negativo del contenzioso.  
     
  POSTE ITALIANE  
     
  Sono pendenti in sede di appello i ricorsi presentati avverso le sentenze del Tribunale Civile di Roma, favorevoli alla Società, in merito a pagamenti per forniture contestate di prodotti e servizi forniti da Olivetti alle Poste Italiane. Le cause riguardano fatti risalenti alla fine degli anni ’80 sino all’inizio degli anni ‘90; il relativo petitum attualmente ammonta a circa euro 50 milioni.  
     
  SETTORE PERSONAL COMPUTERS  
     
  In relazione alla cessione da parte di Olivetti del settore personal computers, occorsa nel 1997, sono pendenti, fra l’altro, le cause promosse  
 
da Centenary Corporation e Centenary International (acquirenti dell’attività) per risarcimento dei danni quantificati in circa euro 129,1 milioni;
da alcuni ex dipendenti di OP Computers S.p.A. (società veicolo nella quale era confluita l’attività, in vista della vendita) per l’accertamento della nullità dei contratti di trasferimento del ramo d’azienda, e dunque per la declaratoria della prosecuzione dei rapporti di lavoro con Olivetti e il riconoscimento di differenze retributive e risarcimento di danni per l’importo di circa euro 212 milioni. Nel mese di marzo 2004 la maggior parte dei ricorrenti ha aderito alla proposta di conciliazione formulata dalla Società. Nel mese di giugno 2004 è stata emessa una prima sentenza favorevole alla Società, nel cui bilancio resta appostato apposito fondo.
 
     
  GALACTICA  
     
  Negli anni 2001 e 2002 si è instaurato un articolato contenzioso con l’Internet Service Provider Galactica S.p.A. (attualmente Servinternet S.p.A., in liquidazione) per il mancato rinnovo di un accordo per la sperimentazione di un servizio di accesso a internet a tariffa flat. Nonostante due istanze cautelari siano state già rigettate, Servinternet S.p.A. ha formulato una richiesta di risarcimento per presunti danni di circa euro 90 milioni; neppure le argomentazione formulate nella causa di merito sembrano giustificare un appostamento in bilancio.  
     
  TELEQUE COMMUNICATIONS  
     
  Con atto di citazione del 6 novembre 2002 la Teleque Communications S.p.A., società operante nel settore delle carte telefoniche prepagate per servizi telefonici internazionali, ha citato Telecom Italia dinanzi alla Corte d’Appello di Roma per l’accertamento di presunte condotte anticoncorrenziali, chiedendo altresì il risarcimento di danni quantificati in euro 65 milioni.
In particolare, Teleque Communications (fallita nel dicembre 2003) lamenta che Telecom Italia avrebbe acquisito un vantaggio competitivo imponendo, per la fornitura dei servizi di interconnessione, costi aggiuntivi che, viceversa, non sarebbero stati imputati da Telecom Italia ai propri clienti finali di servizi internazionali prepagati.
Il giudizio, già interrotto a seguito della fusione Olivetti-Telecom, è stato riassunto dalla curatela del fallimento.
Anche alla luce dei pareri dei legali ed in considerazione di quanto sinora emerso in corso di causa, non si è ritenuta di dover procedere ad un conseguente appostamento.
 
     
  VODAFONE  
     
  Nel mese di luglio 2003, Telecom Italia ha avviato un procedimento arbitrale avverso Vodafone, finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni connessi alla decisione dell’operatore radiomobile di impedire ai propri clienti l’accesso ai servizi informativi resi attraverso la numerazione 12, per il periodo agosto 2002 - aprile 2003. Al riguardo, Telecom Italia chiede un risarcimento per circa euro 38,7 milioni. Vodafone ha eccepito la regolarità del proprio operato e chiesto in via riconvenzionale un risarcimento di pari entità.  
     
  DE AGOSTINI  
     
  Il 28 giugno 2004 è stato raggiunto un accordo transattivo per la definizione della controversia relativa al contratto quadro stipulato il 20 settembre 2000 tra Seat Pagine Gialle S.p.A. (ora Telecom Italia Media) e sue controllate e società del Gruppo De Agostini , riguardante, fra l’altro, l’acquisto del 40% di Finanziaria Web (che possiede il 66% di Matrix, titolare del portale Virgilio).
In particolare, in base all’accordo – che ha composto tutti i complessi aspetti della vicenda giudiziaria – De Agostini Invest ha trasferito l’intera partecipazione detenuta in Finanziaria Web a Telecom Italia Media (che già controllava la società) per un corrispettivo di euro 287 milioni, in luogo del prezzo originariamente pattuito di euro 700 milioni. A tale importo si sono aggiunti euro 38 milioni a titolo di rimborso degli oneri sostenuti da De Agostini Invest per il ripianamento delle perdite e la ricapitalizzazione di Finanziaria Web a partire dal luglio 2001.
Le parti non hanno pertanto vicendevolmente più nulla a pretendere, avendo rinunciato alle domande ed agli atti di cui al procedimento arbitrale avviato nel 2001.
Gli effetti di tale transazione sono stati recepiti nel bilancio 2004.
 
     
  CECCHI GORI  
     
  Con riferimento al complesso contenzioso promosso dal Gruppo Cecchi Gori nei confronti di Seat (oggi Telecom Italia Media), restano pendenti in sede ordinaria:  
 
presso la Corte di Appello di Roma:
 
- l’impugnazione della sentenza che ha respinto la domanda di accertamento della nullità della delibera dell’assemblea straordinaria di Cecchi Gori Communications (oggi Holding Media Communications, società che controlla l’emittente televisiva “La7”) dell’11 agosto 2000, riguardante alcune modifiche statutarie;
- l’impugnazione della sentenza che ha respinto le domande volte ad ottenere l’annullamento – per difetto di legittimazione al voto di Seat in relazione alle azioni di proprietà di Cecchi Gori Media Holding detenute in pegno, nonché per eccesso ed abuso di potere – delle delibere di approvazione del bilancio e della situazione patrimoniale di Cecchi Gori Communications al 31 dicembre 2000. In considerazione delle perdite risultanti da questa situazione patrimoniale, l’assemblea del 27 aprile 2001 ha azzerato e ricostituito il capitale della società, integralmente sottoscritto solo da Seat;
presso il Tribunale di Milano, un’azione di risarcimento per illecito extracontrattuale in relazione al pregiudizio arrecato a Fin.Ma.Vi, Cecchi Gori Media Holding e Vittorio Cecchi Gori dagli asseriti illegittimi comportamenti posti in essere da Seat e dagli amministratori di sua designazione in Cecchi Gori Communications. Detti comportamenti sarebbero stati finalizzati all’estromissione del socio di maggioranza Cecchi Gori Media Holding;
alla Corte d’Appello di Milano, l’impugnazione della sentenza di primo grado del 21 gennaio 2004, con cui era stata respinta nel merito la domanda di accertamento della nullità o di risoluzione dell’atto di costituzione in pegno delle azioni Cecchi Gori Communications appartenenti a Cecchi Gori Media Holding.
 
     
  Va evidenziato che tutte le decisioni della magistratura ordinaria, sia in sede di merito che in sede cautelare, sono state sinora favorevoli a TI Media; analogamente l’arbitrato, originato dalla clausola arbitrale prevista negli accordi Seat - Gruppo Cecchi Gori e che ha esaminato tutti gli aspetti rilevanti della vicenda ed in particolare i fatti posti a base del nuovo giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano per illecito contrattuale, ha respinto tutte le richieste formulate dagli attori e, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.  
     
  FINSIEL - APPALTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
     
  Nel primo trimestre 2003 è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo d’impresa costituito tra IBM Italia (mandataria), Finsiel, Pirelli & C. Real Estate Facility Management e altri (nel seguito “RTI IBM”) una gara indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nel seguito “MIUR”) per l’affidamento dell’appalto per servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell’Istruzione. Il valore dell’appalto è risultato pari a euro 231 milioni, con una quota di competenza Finsiel di circa euro 85 milioni.
A seguito del ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo d’impresa facente capo a Electronics Data System Italia S.p.A. (nel seguito “RTI EDS”), secondo classificato nella medesima gara, il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato ha successivamente respinto l’appello contro l’annullamento, dichiarando altresì l’illegittimità dell’ammissione del RTI IBM alla gara. Inoltre, pronunciandosi sul ricorso di altro concorrente (EDA - Enterprise Digital Architects S.p.A.), ha annullato gran parte delle operazioni valutative relative al procedimento amministrativo.
Il 7 aprile 2004 il RTI IBM ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per violazione dei limiti posti alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e l’Amministrazione, condividendo l’eccezione, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha aderito al ricorso. Ciò nondimeno, e nonostante apposito ricorso al TAR del Lazio, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi del MIUR ha annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a RTI IBM ed il Consiglio di Stato ha ordinato di procedere a una nuova valutazione delle offerte presentate da EDA e RTI EDS, ad esito della quale il 21 dicembre 2004 l’appalto è stato aggiudicato a RTI EDS che così nel mese di febbraio 2005 è subentrato al RTI IBM nell’appalto del servizio.
Contro tale decisione EDA ha presentato ricorso. Nel procedimento avanti al TAR si è costituito anche il RTI IBM.
 
  * * *  
  Il Ministero delle Finanze aveva affidato in concessione alla SO.GE.I. - Società Generali Informatica - S.p.A. l’incarico di provvedere allo sviluppo e all’integrazione delle strutture informatiche, centrali e periferiche, dell’Amministrazione fiscale, nonché alle relative attività di conduzione tecnica e di manutenzione. Finsiel deteneva a suo tempo il 100% del capitale sociale di SOGEI.
Con contratto stipulato in data 1 luglio 2002, Finsiel ha ceduto al Dipartimento per le Politiche Fiscali il 100% del capitale di SOGEI.
In data 13 gennaio 2005, il Dipartimento per le politiche Fiscali, ai sensi del Contratto di cessione del 100% di SOGEI del 1° luglio 2002, ha informato Finsiel che la Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti ha contestato a SOGEI e a 142 Istituti di Credito un presunto danno erariale, maturato nell’anno 2000, derivante dall’inosservanza delle disposizioni ministeriali in materia di riscossione della tassa di concessione governativa sulla partita IVA per l’anno 1997.
L’ammontare richiesto a SOGEI è pari a euro 25.408.295,64 su un danno erariale quantificato complessivamente in euro 83.601.488,27.
In particolare, il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha sostenuto che, ai sensi del contratto di cessione, ogni sopravvenienza passiva che dovesse derivare a SOGEI dal suddetto procedimento dovrebbe essere indennizzato a detto Dipartimento dalla Finsiel, quale venditrice del 100% di SOGEI.
Finsiel, ai sensi del contratto di cessione, ha termine sino al 14 marzo 2005 per contestare la richiesta di indennizzo. Il Dipartimento per le Politiche Fiscali avrà un termine di novanta giorni per avviare l’eventuale procedimento arbitrale previsto dal contratto al fine di dirimere la controversia insorta.
Si evidenzia che, con riferimento al procedimento avviato dalla Corte dei Conti, non si tratti, allo stato, di una fase contenziosa, bensì ancora istruttoria, mentre con riferimento alla richiesta di indennizzo da parte del Dipartimento per le Entrate, non vi sia, allo stato, alcun giudizio pendente.
 
     
  SERVIZIO UNIVERSALE  
     
  Con riferimento al complesso contenzioso instaurato da alcuni operatori nei confronti delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni concernenti il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, restano pendenti:  
 
il ricorso di Vodafone presso il TAR Lazio per l’annullamento della delibera con cui l’Autorità, in sede di rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999, ha rideterminato l’importo del contributo a carico di Vodafone;
i ricorsi avviati rispettivamente da Vodafone presso il TAR Lazio e da Wind avanti al Capo dello Stato per l’annullamento della delibera disciplinante il suddetto meccanismo di ripartizione per l’anno 2000. Vodafone ha chiesto in via preliminare e pregiudiziale il rinvio alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per l’accertamento della corretta interpretazione delle direttive comunitarie;
il ricorso di Vodafone presso il TAR Lazio per l’annullamento della nota del 29 aprile 2003, con cui il Ministero delle Comunicazioni ha ingiunto di versare, per l’anno 2000, l’importo della quota di contribuzione per il finanziamento del servizio universale, come determinato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
 
     
  CONTRIBUTO EX ART. 20, COMMA 2, LEGGE 23.12.1998 N. 448  
     
  In data 4 gennaio 2005 sono state pubblicate le sentenze con le quali il TAR del Lazio, in accoglimento dei ricorsi proposti da Telecom Italia e da TIM, ha annullato il D.M. 21 marzo 2000.
Il regolamento era attuativo dell’art. 20 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che aveva istituito dal 1° gennaio 1999 e per un quinquennio un contributo a carico degli operatori di telecomunicazioni sul fatturato dell’esercizio precedente.
Il Gruppo Telecom, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18 settembre 2003 sui ricorsi aventi analogo oggetto di Albacom e Infostrada, che aveva dichiarato il contributo incompatibile con la disciplina comunitaria, aveva già iscritto una insussistenza di passività (debiti e fondi per rischi ed oneri) di euro 1.465 milioni relativamente agli esercizi 2000, 2001 e 2002.
In considerazione della citata sentenza del TAR, che ha annullato l’atto amministrativo per illegittimità derivata, sono stati iscritti tra i proventi anche euro 546 milioni, oltre ad interessi per euro 74 milioni a suo tempo versati dal Gruppo con riferimento al contributo relativo all’esercizio 1999. Il pronunciamento del giudice amministrativo conferma infatti che la decisione della Corte di Giustizia, avendo sancito definitivamente l’incompatibilità del contributo con la disciplina comunitaria, escluderà qualsivoglia diversa applicazione della norma, determinando il consolidamento del credito restitutorio del Gruppo.
 
  * * *  
  Sono tuttora pendenti i ricorsi promossi da Telecom Italia e TIM presso il TAR Lazio per l’accertamento del diritto a non versare alcuna somma a titolo di canone di concessione per l’esercizio 1998, e per ottenere la restituzione di quanto versato, pari complessivamente a euro 529 milioni. La richiesta si fonda sulla illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. 318/97, che hanno mantenuto la vigenza del canone anche dopo l’entrata in vigore della Direttiva U.E. 97/13 e la scadenza del termine per il suo recepimento nell’ordinamento italiano.
Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 settembre 2003 citata innanzi, il 9 febbraio del 2004 sono stati presentati dei motivi aggiunti, che si fondano sulla dichiarazione di incompatibità del contributo con la disciplina comunitaria, allo scopo di avvalorare le argomentazioni prospettate nel ricorso principale.
 
  * * *  
  Resta altresì pendente il ricorso promosso da Telecom Italia presso il TAR Lazio per l’annullamento della nota del Ministero delle Comunicazioni del 9 luglio 2003 con cui è stata contestata l’omessa inclusione di alcune “voci” di introito nella base imponibile del canone per gli anni 1997 e 1998.
Il conguaglio che deriverebbe dal ricalcolo ammonterebbe a euro 31 milioni per l’esercizio 1997 e a euro 41 milioni per il 1998. Tale giudizio fa seguito ad altri analoghi già promossi dalla Società, sempre riguardanti le modalità di computo del canone di concessione, in relazione al progressivo processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. A fronte delle suddette vertenze è iscritto in bilancio un apposito fondo.
È infine pendente il ricorso promosso da TIM innanzi al TAR del Lazio per le determinazioni ministeriali sulla verifica del canone di concessione per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998. Gli importi oggetto di contestazione sono stati accantonati a bilancio.
 
     
  PRESUNTE VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONCORRENZA  
     
  L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento assunto il 16 novembre 2004 a conclusione del procedimento A 351 (avviato in data 5 giugno 2003), ha ritenuto sussistenti – in forza della previsione di cui all’art. 3 della legge n. 287/1990 – presunti abusi di posizione dominante da parte di Telecom Italia. Secondo l’Autorità tali abusi sarebbero stati realizzati, dal 2001 alla data del provvedimento, attraverso:  
 
a) l’applicazione all’utenza aziendale di condizioni contrattuali contenenti clausole di esclusiva, penalizzazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e clausole equivalenti quanto agli effetti alle clausole note in dottrina come “clausole inglesi” e
b) la formulazione alla clientela aziendale di condizioni economiche e tecniche non replicabili dai concorrenti, configurabili come pratiche discriminatorie sui mercati rilevanti dei servizi intermedi, consistenti nell’applicare ai propri concorrenti condizioni economiche e tecniche peggiorative rispetto a quelle praticate alle proprie divisioni commerciali.
 
  Conseguentemente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Telecom Italia una sanzione amministrativa pari a euro 152 milioni imponendo al contempo di porre immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di comunicare, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento, le misure adottate per la cessazione delle infrazioni.
Nella decisione l’Antitrust non ha tenuto conto del parere obbligatorio emesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, secondo cui le misure correttive proposte da Telecom Italia ai propri concorrenti nel corso del procedimento (e peraltro già operative nei confronti degli operatori che le hanno accettate) rispondono effettivamente all’obiettivo di contribuire, in misura significativa, all’accelerazione della fase di liberalizzazione del mercato.
Il 31 dicembre 2004 Telecom Italia ha impugnato il provvedimento dell’Antitrust avanti il TAR del Lazio chiedendone l’annullamento, previa sospensione dei suoi effetti. Si sostiene nel ricorso che la decisione appare viziata da carenza istruttoria per non essere stati accertati i fatti costitutivi della pretesa responsabilità di Telecom Italia in relazione al presunto abuso di posizione dominante. In particolare, si contesta la pretesa necessità di riferirsi ai prezzi del listino di interconnessione nel predisporre offerte ai grandi clienti, la mancata individuazione del settore dei grandi clienti come mercato rilevante a sé stante, la mancata considerazione da parte dell’Antitrust del mutamento della normativa di riferimento nel corso dell’istruttoria e delle misure correttive offerte da Telecom Italia. Nell’udienza del 12 gennaio 2005, il giudice ha rinviato al 16 febbraio 2005 la discussione dell’istanza di sospensiva disponendone la trattazione insieme con quella del procedimento principale.
Successivamente a quest’ultima udienza, con ordinanza resa nota il giorno successivo il TAR Lazio ha accolto la domanda incidentale di sospensione, limitatamente alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Il 22 febbraio 2005 il TAR ha depositato il dispositivo, molto stringato, della sentenza che si limita ad affermare che il ricorso di Telecom Italia viene parzialmente accolto senza fornire alcun altro elemento per valutare le conseguenze pratiche di tale accoglimento parziale; cosa che si potrà conoscere solo con il deposito della sentenza. Pertanto si è ritenuto di accantonare, nel bilancio 2004, un apposito fondo rischi.
 
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  A seguito dell’esposto di operatori concorrenti, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha contestato a Telecom Italia nell’anno 2003 presunte strategie commerciali attuate in danno dello sviluppo del mercato (Delibera n. 179/01/CONS), ed ha quindi avviato i relativi procedimenti sanzionatori. È pendente avanti il TAR del Lazio l’impugnativa sia del provvedimento presupposto che delle successive delibere.  
     
  IMPUGNATIVE DI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  
     
  A fine dicembre 2004 Telecom Italia ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento, previa sospensione, della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004 (“Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”).
Con tale delibera l’Autorità ha disciplinato le modalità di assegnazione ed i diritti di uso per le numerazioni dedicate ai servizi di informazione abbonati, dando seguito alla delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003. Questa aveva a sua volta aggiornato il Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, stabilendo che la numerazione “12XY” sarebbe stata attribuita ai servizi di informazione abbonati; ciò significa che detti servizi avranno una numerazione composta dalle cifre “12” cui seguiranno altre due cifre, diverse per ogni operatore. Il provvedimento aveva rinviato ad una successiva delibera la definizione del calendario di attuazione, dei requisiti soggettivi per i diritti d’uso e delle modalità di attribuzione delle numerazioni riservate ai servizi di informazione abbonati.
L’Autorità ha quindi stabilito la cessazione entro tempi estremamente ristretti di tutti i servizi di informazione abbonati forniti su numerazioni diverse dal “12XY” (compresi i servizi effettuati con la decade “4”, qual è il “412” recentemente aggiuntosi al tradizionale “12”), disciplinando altresì le modalità di informazione alla clientela in ordine alla “migrazione” dei detti servizi su altre numerazioni. Telecom Italia ritiene che tali modalità di informazione siano discriminatorie, in quanto non è consentito di pubblicizzare liberamente la nuova numerazione verso la quale migrerà il servizio.
Per Telecom Italia, inoltre, dette determinazioni importano consistenti danni patrimoniali tra cui quelli collegati alla circostanza che la cessazione della fornitura di servizi sulla numerazione “412”, la chiusura della numerazione “12” ed il meccanismo di assegnazione delle nuove numerazioni (che importa per Telecom Italia l’utilizzo di una numerazione totalmente diversa da quelle cui è abituata la sua clientela) avranno come prevedibile effetto lo sviamento della clientela verso numerazioni di altri operatori.
 
     
  GRECIA  
     
  Nell’agosto 2004 si è concluso l’arbitrato instaurato nel 1996 presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi da Mobitel, già distributore di Stet Hellas (ora Tim Hellas).
Mobitel in particolare chiedeva il riconoscimento di commissioni sul traffico entrante dei clienti procacciati all’operatore mobile greco, nonché un risarcimento a fronte della pretesa violazione della clausola di esclusiva contenuta nel contratto di distribuzione.
Il lodo ha condannato STET Hellas a corrispondere alla controparte circa euro 31 milioni, comprensivi del rimborso di costi e spese legali, di cui quasi la metà per interessi dalle date cui si riferiscono le rivendicazioni alla data del lodo. L’importo è stato pagato nell’ultimo trimestre dell’esercizio.
La controllata greca, a fronte del rischio di soccombenza, aveva stanziato, nel primo semestre 2004, apposito accantonamento.
 
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Resta pendente l’arbitrato conseguente alla risoluzione per inadempimento del contratto per lo sviluppo di servizi prepagati sottoscritto con la società Delan Cellular Services S.A. (“Delan”).
Il procedimento è stato avviato ad Atene nel febbraio 1998, con richiesta da parte di Delan di risarcimento di danni per circa euro 79 milioni.
Nel corso della fase istruttoria STET Hellas ha contestato nel merito la pretesa di controparte, richiedendo altresì al Tribunale di Atene di giudicare in merito alla condotta procedurale del Collegio Arbitrale, il quale aveva inizialmente rifiutato di disporre il rilascio di una perizia circa la congruità e la fondatezza degli ammontari richiesti da Delan a titolo di risarcimento.
STET Hellas ha rilevato altresì la violazione di alcune norme procedurali nel corso dell’arbitrato.
Il Collegio Arbitrale disponeva quindi la perizia richiesta da STET Hellas, che è stata depositata nel mese di aprile 2003.
Nel corso del secondo semestre del 2004 il Presidente del Collegio Arbitrale si è dimesso; si attende pertanto la nomina del suo sostituto.
La stima del rischio derivante dal contenzioso in argomento ha portato STET Hellas ad effettuare i dovuti accantonamenti al fondo rischi e oneri del proprio bilancio.

 
     
  TELEKOM SRBIJA  
     
  Alla fine di maggio 2003 OTE, società di telecomunicazioni greca, ha notificato a Telecom Italia due richieste di arbitrato, sostenendo la violazione dell’accordo bilaterale del 4 giugno 1997 e del patto parasociale del 9 giugno 1997, con riferimento alla cessione a PTT Serbia del 29% del capitale di Telekom Srbija (cessione perfezionata il 7 luglio 2003).
In particolare OTE lamenta che Telecom Italia (i) avrebbe violato il diritto di prelazione ad essa spettante ai sensi dell’accordo del 4 giugno 1997 (diritto peraltro soggetto al consenso del Governo Serbo che, nella specie, è stato negato), (ii) non avrebbe provveduto al pagamento completo della percentuale di management fee ad essa spettante e di cui al contratto di assistenza tecnica menzionato nello stesso accordo del 4 giugno 1997 e (iii) avrebbe violato il patto parasociale in quanto Telecom Italia non avrebbe potuto cedere la sua partecipazione senza il consenso degli altri azionisti.
OTE ha inoltre notificato a PTT Serbia due richieste di arbitrato, per motivi diversi.
Nell’ambito degli accordi di cessione PTT Serbia ha rilasciato manleva a Telecom Italia rispetto a ogni responsabilità nei confronti di OTE derivante dal patto parasociale del 9 giugno 1997, dal contratto di assistenza tecnica nonché da ogni contratto collegato. Nondimeno, per cautela, nel bilancio di Telecom Italia International è stato appostato un apposito fondo rischi.
Allo stato, a seguito di contatti per giungere ad una transazione, OTE ha inoltrato una richiesta di estinzione dei procedimenti, cui le altre parti hanno aderito. La pronuncia da parte del Collegio Arbitrale in merito a tale richiesta è attesa a breve termine.
 
     
  TURCHIA  
     
  Nel febbraio 2004 – contestualmente alla fusione tra Is-TIM ed Aycell, che ha dato origine alla società TT&TIM (oggi AVEA) – è stato raggiunto un accordo con l’Authority per le Telecomunicazioni locale. Ciò ha portato alla estinzione del procedimento arbitrale promosso nel marzo 2003 da Is-TIM contro l’Authority turca per l’accertamento della violazione della concessione per l’esercizio del servizio radiomobile, nella parte in cui stabiliva l’obbligazione per l’Authority di creare e mantenere condizioni di mercato atte a consentire l’effettiva concorrenza tra gli operatori.  
     
  MEDITERRANEAN NAUTILUS  
     
 

Nell’ottobre 2003 è stata notificata da FTT Investments (azionista israeliano di minoranza di Med Nautilus S.A.) una richiesta di arbitrato internazionale, diretta a ottenere l’annullamento del contratto sottoscritto nel marzo 2001 con Telecom Italia International, Telecom Italia e Med Nautilus S.A., relativo al trasferimento da Telecom Italia International a FTT del 30% del capitale di Med Nautilus S.A..
FTT invoca il vizio del proprio consenso per dolo del Gruppo Telecom Italia, ovvero comunque per l’errore in cui sarebbe incorsa sull’oggetto del contratto, richiedendo la restituzione del prezzo pagato (circa 98 milioni di dollari), oltre a interessi e salvo il diritto di avanzare ulteriori pretese.
In particolare sostiene di essere stata indotta all’acquisto sulla base di una falsa rappresentazione, determinata dall’omessa informazione circa l’esistenza di una put option gravante su Med Nautilus S.A. riguardante le azioni di Med Nautilus Ltd. possedute dai soci di minoranza.
Telecom Italia ha richiesto l’estromissione dal procedimento arbitrale in quanto FTT non ha inizialmente proposto alcuna specifica domanda nei suoi confronti.
Nel maggio 2004 FTT ha depositato ulteriori deduzioni, formalizzando la richiesta di estendere anche a Telecom Italia e Med Nautilus S.A. la domanda di restituzione del prezzo pagato, inizialmente proposta esclusivamente nei confronti del venditore Telecom Italia International. Il collegio si è riservato di decidere sull’ammissibilità procedurale dell’iniziativa in occasione della decisione sul merito della controversia.
Successivamente, nel mese di dicembre 2004 le parti hanno peraltro chiesto al collegio arbitrale la sospensione del procedimento al fine di permettere la prosecuzione di trattative volte alla ricerca di una possibile soluzione transattiva della questione.
Nel bilancio al 31.12.2004 si sono iscritti appositi fondi rischi per tener conto dei probabili effetti della transazione.

 
     
  BRASILE  
     
  Nell’aprile 2001 Brasil Telecom ha instaurato due procedimenti avanti al Tribunale Civile di Rio de Janeiro, rispettivamente  
 
contro Telecom Italia e Telecom Italia International;
contro due consiglieri designati da Telecom Italia International
 
  per presunti danni sofferti dall’operatore brasiliano a seguito dell’acquisizione della società Companhia Riograndense de Telecomunicaçoes (“CRT”) e per la mancata partecipazione alla gara per le licenze radiomobili SMP (Serviço Movil Pessoal).
Tali danni sarebbero derivati dall’abuso di Telecom Italia e Telecom Italia International, nonché da presunti impedimenti posti dai consiglieri di designazione Telecom Italia International, che avrebbero (i) interferito nella negoziazione per l’acquisizione di CRT e nella definizione del relativo prezzo e (ii) favorito le società partecipate da Tim nell’aggiudicazione delle licenze SMP.
Entrambe le cause versano ancora in fase istruttoria.
 
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  Resta aperto l’articolato contenzioso connesso all’accordo stipulato il 27 agosto 2002 tra Telecom Italia International e i consoci Techold e Timepart, riguardante la riduzione temporanea della quota del Gruppo dal 37,29% al 19% del capitale ordinario di Solpart Participações (controllante Brasil Telecom tramite Brasil Telecom Participações) e la sospensione – anch’essa temporanea – dei suoi diritti di governance, al fine di superare un impedimento di natura regolatoria all’avvio delle operazioni commerciali di TIM in Brasile.
Al riguardo:
 
 
nel dicembre 2003, Techold e Timepart hanno notificato a Telecom Italia International e Telecom Italia una richiesta di arbitrato Internazionale innanzi all’International Chamber of Commerce di Parigi. La domanda è essenzialmente diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa della “non operatività” delle pattuizioni contenute nell’accordo del 2002 riguardanti il diritto di ritrasferimento della partecipazione ceduta, nonché l’esercizio dei poteri di governance previsti dal patto parasociale esistente tra i soci Solpart. Nel corso del 2004 è stata avviata la fase istruttoria del procedimento;
nel gennaio 2004, a fronte del rifiuto opposto da Techold e Timepart di adempiere alla richiesta di Telecom Italia International di esercitare l’opzione di riacquisto ed essere reintegrata nei propri poteri di governance (nonostante che l’autorità brasiliana di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni, Anatel, lo avesse autorizzato, sia pure con alcune condizioni), è stata depositata presso il Tribunale di Rio de Janeiro un’istanza per ottenere un provvedimento d’urgenza a tutela del diritto all’adempimento delle obbligazioni contrattuali di Techold e Timepart, che per il diritto brasiliano vincolano anche Solpart, Brasil Telecom Participações e Brasil Telecom;
nelle more del procedimento cautelare, Telecom Italia International ha instaurato il giudizio di merito, con analogo petitum, richiedendo altresì una pronuncia provvisoria che anticipasse gli effetti della sentenza definitiva. Nel novembre 2004 il Tribunale ha concesso detta misura anticipatoria imponendo a Techold, Timepart, Solpart, Brasil Telecom Participações e Brasil Telecom di rendere effettivo il diritto di Telecom Italia International all’esercizio dei propri poteri di governance e rimandando invece alla decisione sul merito la questione relativa all’opzione di riacquisto. Peraltro, l’efficacia del provvedimento è stata sospesa a seguito delle impugnazioni proposte, rispettivamente, da Techold/Timepart/Solpart e da Brasil Telecom Participações/Brasil Telecom.
 
  Nel frattempo, nel luglio 2004 l’associazione dei piccoli azionisti delle società brasiliane di telecomunicazione quotate in borsa (Animec) ha avviato un procedimento amministrativo, chiedendo in via cautelare la sospensione del provvedimento dell’autorità antitrust del 30 giugno 2004, con cui è stato approvato il riacquisto delle azioni cedute a Techold e Timepart, nonché il reintegro di Telecom Italia International nei propri diritti di governance. La domanda è stata respinta sia in primo grado che in appello.  
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  Nell’aprile 2004 Brasil Telecom ha contestato avanti al Tribunale di Rio de Janeiro alcuni presunti atti di abuso del potere di controllo esercitato da Telecom Italia International. Detti abusi avrebbero determinato, nel 1999, la mancata acquisizione dell’operatore VICOM e la ritardata concessione da BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) di un finanziamento; avrebbero altresì impedito nel 2001 l’emissione di debentures.
Brasil Telecom non ha quantificato le proprie richieste di risarcimento, né ha offerto elementi per tale quantificazione, che è stata rimessa al giudice.
 
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  Nel gennaio 2004 TIM Telecomunicações Installações e Montagem Ltda, società brasiliana con sede nello stato di Goias, che eroga servizi d’installazione e fornitura di apparati di telecomunicazione, ha convenuto presso la Corte Federale di Rio de Janeiro TIM Brasil Serviços e Participações SA, Tim S.p.A. e l’Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale brasiliano (INPI), al fine di ottenere l’annullamento delle registrazioni dei marchi recanti la denominazione “TIM” concesse al Gruppo tra il 2000 ed il 2003, nonché il divieto di farne uso sul territorio brasiliano.
L’attore ha richiesto inoltre un risarcimento di ammontare pari al 10% del fatturato prodotto dal Gruppo TIM in Brasile dall’inizio delle attività e il rilascio di un provvedimento cautelare volto ad inibire, nelle more del giudizio, l’uso del marchio.
A fondamento della domanda, TIM Telecomunicações Installações e Montagem Ltda pone la titolarità dei diritti esclusivi sulla denominazione “TIM” conseguente alla registrazione della propria ragione sociale in data antecedente rispetto al deposito della domanda di registrazione del marchio TIM da parte del Gruppo.
Il Gruppo TIM ha respinto le pretese di parte attrice, rilevando la mancanza di ogni rischio di confusione, stante il diverso settore in cui operano le due realtà imprenditoriali. Al fine di contrastare la tesi della confondibilità sostenuta dalla controparte, già fornitore dalla stessa capogruppo brasiliana TIM Brasil Serviços e Participações SA. e delle sue controllate, è stata data evidenza della notorietà a livello internazionale del marchio. Inoltre, si è osservato che l’attore ha depositato domanda di registrazione del marchio “TIM” nella classe relativa al settore “telecomunicazioni” solo successivamente all’uso ed al deposito dello stesso marchio da parte del Gruppo, senza peraltro che la TIM Telecomunicações Installações e Montagem Ltda operi in tale settore imprenditoriale.
Il giudice, che ha già dichiarato chiusa la fase istruttoria, non ha ritenuto di emettere alcun provvedimento cautelare.
 
     
  VENEZUELA  
     
  In relazione alle numerose cause in corso tra TIM International e i suoi consoci in Digitel, connesse al ripianamento delle perdite d’esercizio 2002, nel mese di aprile 2004 è stato stipulato un accordo transattivo con cui TIM International si è impegnata ad acquistare la partecipazione di tutti gli azionisti di minoranza (corrispondente al 32,88% del capitale di Digitel).
Il perfezionamento dell’accordo era soggetto ad alcune condizioni, di cui le principali erano la rinuncia ad ogni pretesa e azione nei confronti di TIM/Digitel e in particolare l’abbandono dell’arbitrato instaurato a New York dall’azionista Venconsul, in base alle regole della Camera di Commercio Internazionale.
Il 1° luglio 2004 è stata data esecuzione all’accordo, che ha quindi posto termine al complessivo contenzioso.
 
     
  ETEC S.A.  
     
  Nell’agosto 2002 Bancomext, entità controllata dalla banca centrale messicana, ha instaurato un contenzioso nei confronti dell’operatore cubano di telecomunicazioni EtecSA (partecipato da Telecom Italia International al 27%) e del suo azionista di maggioranza Telefonica Antillana SA (“Telan”), ottenendo dal Tribunale di Torino un provvedimento cautelare di sequestro presso terzi di beni di Telan e di EtecSA, eseguito per un importo complessivo pari a circa euro 43 milioni.
Bancomext ha agito sulla base di accordi (contratto di finanziamento e contrato di apertura di credito) sottoscritti anche dalle due realtà cubane, che vincolavano in escrow parte dei dividendi di competenza di Telan a garanzia del rimborso di un prestito di 350 milioni di dollari concesso da Bancomext alla Banca Centrale Cubana (“Bancuba”). L’iniziativa giudiziaria faceva seguito all’emanazione nell’aprile 2002, da parte del Governo cubano, di un decreto legge con il quale si vietava ad EtecSA e Telan di compiere qualsiasi atto diretto al soddisfacimento del suddetto credito, assumendo direttamente il Governo, attraverso Bancuba, ogni impegno e garanzia nei confronti di Bancomext.
EtecSA e Telan hanno quindi proposto un arbitrato innanzi alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, al fine di vedere riconosciuta (i) quanto a EtecSA, l’illegittimità della pretesa di Bancomext di ritenerla solidalmente responsabile con Telan, ovvero di quest’ultima garante, rispetto alla restituzione del finanziamento e (ii) la natura esimente rispetto all’obbligazione di restituzione del sopra citato decreto legge. La proposizione dell’azione arbitrale causava la sospensione dell’azione di Bancomext innanzi alla giustizia ordinaria.
Il lodo arbitrale dell’agosto 2004 ha stabilito che EtecSA non è debitore di Bancomext né garante o fideiussore di Telan, ma ha altresì stabilito
 
 
che il suddetto decreto non costituisce valida causa di forza maggiore, tale da esentare EtecSA dalle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento e dal contratto di apertura di credito in essere con Bancomext e Telan e pertanto
che EtecSA deve ristabilire il meccanismo previsto dal contratto di apertura di credito, mediante trasferimento dei dividendi di spettanza di Telan sul conto escrow richiamato innanzi, con efficacia retroattiva dall’aprile 2002.
 
  Nel mese di ottobre 2004 il Consiglio di Amministrazione di EtecSA, con l’astensione dei consiglieri di Telecom Italia International, ha deliberato di procedere all’impugnazione del lodo avanti alla magistratura francese.
Nel frattempo Telecom Italia International (in possesso di una lettera di manleva rilasciata dal Governo cubano a fronte di eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal lodo) ha richiesto al Governo cubano, a Bancuba e a Telan di porre in essere tutte le azioni necessarie a evitare conseguenze dannose per la propria partecipata EtecSA, riservandosi ogni azione a tutela.
 
     
  IRIDIUM  
     
  Nel giugno 2000 Chase Manhattan Bank (oggi JP Morgan Chase Bank) ha agito avanti alla District Court del Delaware contro gli azionisti di Iridium LLC, chiedendo l’adempimento di un’obbligazione di capitalizzazione assunta per il rimborso di un finanziamento di 800 milioni di dollari erogato nel 1998 a favore di Iridium Operating LLC (una subsidiary di Iridium LLC).
Nell’ambito dell’iniziativa è stata richiesta la condanna di Telecom Italia al pagamento della presunta quota di competenza dell’aumento di capitale di Iridium LLC (circa 7,5 milioni di dollari), benché Telecom Italia avesse ceduto la corrispondente partecipazione a Iridium Italia anteriormente all’erogazione del finanziamento.
Con ordinanza la Corte ha respinto le difese svolte dai convenuti (con ciò respingendo altresì la richiesta di estromissione dal procedimento presentata da Telecom Italia), ritenendo la causa matura per la decisione anche in assenza di dibattimento. Allo stato, non è ancora stata resa la decisione di merito.
La District Court ha peraltro nel frattempo sospeso il separato procedimento avviato nel gennaio 2003 da Chase Manhattan Bank, per gli stessi fatti, contro Iridium Italia (attualmente in liquidazione, partecipata da Telecom Italia nella misura del 30% del capitale e per il residuo pariteticamente da TIM e Telespazio), disponendone l’eventuale prosecuzione ad esito del procedimento principale contro Telecom Italia.
In tale quadro, a fronte del petitum di controparte, è stato effettuato apposito accantonamento a fondo rischi.
 
   
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