Note
 
Nota 24 - PassivitÀ ed attivitÀ potenziali,
impegni ed altre garanzie
 
  Vengono illustrati di seguito i principali procedimenti giudiziari o arbitrali in cui le società del Gruppo Telecom Italia sono coinvolte al 31 dicembre 2006. Salvo i casi in cui è esplicitamente indicato, non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi, in assenza di elementi certi ed obiettivi e/o ritenendo improbabile l'esito negativo del contenzioso.  
     
  a) PassivitÀ potenziali

Verifica fiscale su Blu
Il 26 gennaio u.s. è stato notificato a Telecom Italia il verbale con cui l'Agenzia delle Entrate formula le proprie conclusioni in relazione alla verifica fiscale che ha avuto per oggetto la fusione per incorporazione di Blu in TIM, realizzata nel 2002.
Detta verifica è iniziata a luglio 2004 con riferimento a Blu, e in particolare agli esercizi 2000 (ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto) e 2002 (in questo caso, anche ai fini delle imposte dirette). A marzo 2005, l'Agenzia delle Entrate ha esteso la verifica all'esercizio 2002 di TIM, con particolare riferimento alle conseguenze fiscali della fusione, che prevedeva effetti fiscali retrodatati al 1° gennaio.
È da ricordare che Blu ha formato oggetto di una complessa operazione di break-up, svoltasi in pieno accordo con il Governo e le varie Authorities coinvolte, che ha comportato il trasferimento da Blu a Wind, Vodafone - Omnitel e H3G di tre distinti rami d'azienda, nonché il trasferimento a TIM del 100% del suo capitale azionario.
Sul finire del 2002, TIM ha presentato all'Amministrazione finanziaria un'istanza (poi assentita con provvedimento del 6 marzo 2003) finalizzata a ottenere, in considerazione delle business reasons sottostanti all'operazione di incorporazione, la disapplicazione delle disposizioni tributarie antielusive, che avrebbero altrimenti impedito l'utilizzo, da parte di TIM, delle perdite fiscali pregresse di Blu (perdite pari nel loro complesso ad euro 857 milioni).
A tale vicenda si è indirizzata progressivamente l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, si è verificata una sorta di "revisione" ex post del predetto assenso all'istanza di TIM, giungendosi ad affermare che l'incorporazione di Blu non avrebbe determinato le sinergie e le valenze industriali prospettate nell'istanza, la quale avrebbe illustrato in modo incompleto, quando non fuorviante, i termini di un'operazione da considerare elusiva.
Tanto premesso, il verbale di constatazione contiene i seguenti rilievi (che, nel loro complesso, in relazione all'esercizio 2002 di TIM, comporterebbero maggiori imposte sul reddito per euro 465 milioni):
 
 
Primo rilievo: disconoscimento del risparmio d'imposta (pari ad euro 156 milioni) conseguente alla retrodatazione dell'operazione di fusione
Secondo rilievo: disconoscimento del diritto all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse di Blu (corrispondente ad euro 309 milioni, in termini di maggiori imposte dovute)
 
 

Entrambi i rilievi vengono motivati - come detto - sulla base della pretesa elusività dell'intera operazione, ciò che determinerebbe non soltanto la revoca (fatto senza precedenti) dell'assenso già rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse di Blu, ma anche (in relazione al primo rilievo) il diniego degli effetti fiscali naturalmente indotti dalla retroattività dell'incorporazione. In aggiunta, i verbalizzanti affermano che le svalutazioni e le minusvalenze dedotte fiscalmente dagli ex azionisti di Blu in relazione alla loro partecipazione, prima della cessione a TIM, ridurrebbero comunque per pari importo (complessivamente pari ad euro 625 milioni) le perdite pregresse di Blu utilizzabili dall'incorporante. Ciò in ragione del fatto che la norma fiscale volta a prevenire le ipotesi di doppia deduzione delle perdite avrebbe natura di disposizione "di sistema", e non di norma antielusiva, e dunque non sarebbe suscettibile di disapplicazione a istanza del contribuente.
In relazione all'intera vicenda si ritiene - con il conforto peraltro di autorevoli pareri - che la Società possa validamente opporsi in tutte le sedi amministrative, e se del caso giurisdizionali. In questo senso, si è ritenuto di non appostare alcun fondo in bilancio.
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino dovrà valutare la fondatezza dei rilievi, così come le repliche della Società, prima di decidere se, ed eventualmente in quale misura, dare corso all'azione di accertamento.
Copia del verbale è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Fastweb
Nel dicembre 2006 Fastweb ha notificato a Telecom Italia l'avvio di un arbitrato, sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto di interconnessione stipulato nel gennaio 2000 tra le parti, con il quale viene chiesto l'accertamento di presunti inadempimenti contrattuali in riferimento ai corrispettivi di terminazione fisso-mobile richiesti a partire dal 1° gennaio 2000 fino a tutto il novembre 2006.
Segnatamente, Fastweb afferma che sarebbe stato violato l'obbligo (imposto alle imprese con significativo potere nel mercato in questione dalla regolamentazione vigente) di praticare corrispettivi orientati ai costi e non discriminatori. La conseguente richiesta di risarcimento danni è di circa euro 70 milioni.
Contestualmente, nel dicembre 2006 Fastweb ha altresì notificato un'istanza inviata all'AGCom, ex art. 23 del Codice delle Comunicazioni e delibera 148/01/CONS (per la risoluzione delle controversie tra operatori) nella quale si "denuncia l'invalidità delle tariffe di terminazione su rete mobile di Telecom Italia, che pertanto non ritiene più applicabili" e si chiede che l'AGCom preveda "nuove tariffe di terminazione conformi alla disciplina vigente".
Telecom Italia si è costituita nel giudizio arbitrale, contestando le affermazioni di Fastweb.

 
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  Nel gennaio 2007 è stato emesso il lodo relativo al procedimento arbitrale promosso nel 2005 da Fastweb per l'accertamento di presunti inadempimenti di Telecom Italia al contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale ("local loop unbundling"); il Collegio arbitrale, riconosciuto l'inadempimento, ha condannato la Società a un risarcimento di circa euro 61 milioni. Nel bilancio al 31 dicembre 2006 è stato appostato un apposito fondo rischi.
In particolare, la controversia aveva ad oggetto una richiesta di danni quantificati da Fastweb in euro 168 milioni, con riferimento a oltre 21.000 clienti che sarebbero stati sottratti da Telecom Italia tra il 2002 e il 2005 mediante mancata attivazione di linee in unbundling. Il lodo valuta inadempiente la Società in circa 11.000 casi, a fronte di un numero complessivo di richieste di attivazione in unbundling da parte di Fastweb nel periodo considerato (sino al 30 aprile 2005) pari a circa 550.000. La Società intende impugnare il lodo innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
 
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  Nel novembre 2006 Fastweb promosso un giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, per la condanna di Telecom Italia al pagamento di euro 522 milioni a titolo di risarcimento dei presunti danni, conseguenti ai comportamenti illeciti già sanzionati dall'Autorità antitrust nel procedimento A/351 (all'esito del quale Telecom Italia è stata condannata al pagamento di una sanzione di euro 115 milioni per comportamenti anticoncorrenziali).
Telecom Italia si è costituita in giudizio, contestando l'infondatezza e l'inammissibilità delle domande di Fastweb.
 
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  È tuttora pendente il procedimento arbitrale avviato da Telecom Italia nel dicembre 2005 nei confronti di Fastweb S.p.A. (in tema di "terminazione inversa") e volto ad accertare: (i) l'inadempimento di quest'operatore al contratto di interconnessione, stipulato in data 28 gennaio 2000, con riferimento alla modifica unilaterale delle condizioni economiche di terminazione sulla rete fissa di Fastweb di traffico sviluppato verso numerazioni geografiche, (ii) che il valore di terminazione sulla rete Fastweb sia determinato sulla base del principio della reciprocità e (iii) che non siano dovute da Telecom Italia le maggiori somme richieste da Fastweb in applicazione delle tariffe di terminazione "autodeterminate" dallo stesso operatore.
Segnatamente, la domanda avanzata da Telecom Italia è volta ad ottenere la dichiarazione dell'inadempimento di Fastweb al contratto di interconnessione del gennaio 2000 ed il conseguenziale riconoscimento della applicabilità - per la terminazione sulla rete fissa di Fastweb, nel periodo 1.1.2004/30.6.2006 - del prezzo contrattuale (euro 0,55 al minuto) in luogo di quello superiore (euro 2,71 al minuto) preteso e fatturato dalla convenuta.
Il 31 maggio 2007 scadrà il termine per la pubblicazione del lodo.

Eutelia
Nel gennaio 2007 Eutelia S.p.A. ha convenuto in giudizio Telecom Italia per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 50 milioni, che l'attrice asserisce di aver subito per l'omessa indicazione nelle bollette, nell'apposito spazio dedicato al traffico telefonico verso numerazioni speciali, del nome del nuovo operatore (Voiceplus) assegnatario delle numerazioni per l'accesso ai servizi a valore aggiunto in precedenza assegnate a Eutelia.
A detta di Eutelia, Telecom Italia non avrebbe inserito nelle fatture telefoniche dirette ai propri abbonati il nominativo del nuovo assegnatario al fine di pregiudicare l'immagine e la reputazione economica di Eutelia stessa. A causa della suddetta omissione, questa si troverebbe infatti coinvolta nelle controversie promosse dagli utenti finali che asseriscono di non aver richiesto i servizi telefonici offerti da Voiceplus.
Telecom Italia si costituirà in giudizio, contestando le domande di Eutelia.
 
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  Sempre nel gennaio 2007 Eutelia ha promosso un ulteriore giudizio per il risarcimento dei danni (quantificati in non meno di euro 40 milioni) asseritamente subiti a causa del presunto abuso di posizione dominante da parte di Telecom Italia, consistito nell'illegittimo distacco delle linee dei clienti dell'operatore Grapes Network Services S.r.l., in procinto di passare ad Eutelia in virtù del trasferimento a quest'ultima del ramo d'azienda della stessa Grapes Network Services costituito da contratti di trasmissione voce e dati alla clientela business e retail.
Telecom Italia si costituirà in giudizio, contestando le domande di Eutelia.
 
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  Nel febbraio 2007, inoltre, Eutelia ha convenuto in giudizio Telecom Italia innanzi alla Corte d'Appello di Milano, per accertarne l'abuso di posizione dominante nei mercati dei servizi di accesso alla rete telefonica commutata e di telefonia vocale, con particolare riferimento all'offerta denominata "Casa Vacanza".
Segnatamente, gli abusi di Telecom Italia consisterebbero, in generale, nell'imposizione di un prezzo ingiustificatamente gravoso per il canone della linea telefonica di base e nell'applicazione di un prezzo al di sotto dei costi per il canone delle linee telefoniche successive alla prima intestate al medesimo cliente (con l'offerta "Casa Vacanza") e, infine, nell'abbinamento (con l'offerta "Hello Gratis") di un'ora e mezza di traffico gratuito a bimestre al servizio di accesso (canone).
In sostanza, il corrispettivo del canone di accesso per la linea base residenziale (attualmente pari, come detto, a 14,57 euro/mese) genererebbe sovraprofitti monopolistici che consentirebbero a Telecom Italia di compensare i costi del servizio di accesso per l'utenza principale del cliente, sussidiare i costi del servizio di accesso per le utenze secondarie del medesimo cliente e di finanziare i costi dell'ora e mezza di traffico gratuito bimestrale per tutte le linee intestate al medesimo cliente. Eutelia quantifica il danno asseritamene subìto in euro 150 milioni.
Telecom Italia si costituirà in giudizio, contestando l'infondatezza delle domande di Eutelia.
 
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  È tuttora pendente il giudizio promosso da Eutelia nel mese di dicembre 2005 (a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c e art. 33 L. 287/90) per asserite condotte abusive da parte di Telecom Italia sui mercati di accesso alla banda larga consistenti nella mancata o ritardata evasione degli ordini di attivazione del servizio ADSL da parte di Eutelia per i propri clienti ovvero in attivazioni del servizio ADSL di Telecom Italia mai richieste dai clienti, con la conseguente impossibilità da parte dei medesimi di poter usufruire del servizio ADSL offerto da Eutelia. Quest'ultima ha inoltre contestato il fatto che Telecom Italia rifiutasse di attivare le c.d. linee "solo dati" (ADSL) in quanto dissociate dal servizio di fonia qualificando ciò come abuso di posizione dominante, chiedendo il risarcimento di tutti i danni quantificati in euro 40 milioni.
Telecom Italia si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle affermazioni di Eutelia.
 
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  È tuttora pendente anche un ulteriore giudizio promosso da Eutelia nel mese di novembre 2006 innanzi alla Corte d'Appello di Milano, per asserite condotte abusive da parte di Telecom Italia sui mercati di accesso alla banda larga consistenti nell'applicazione di prezzi anticoncorrenziali nei confronti di Eutelia ed il risarcimento dei presunti danni, non quantificati.
Telecom si è costituita in giudizio contestando le affermazioni di Eutelia ed ha chiesto la riunione di questo giudizio con quello, illustrato nel paragrafo precedente, incardinato da Eutelia nel mese di dicembre 2005.

Nhai
È tuttora pendente il giudizio promosso nel mese di settembre 2005 dalla Nhai S.r.l. (già Help S.p.A.) per accertare che, nella prima metà degli anni '90, Telesoft (nel frattempo confluita per fusione in Telecom Italia), in qualità di membro CREATT - Consorzio per la Raccolta e l'Elaborazione Automatica dei dati di Traffico Telefonico (al quale partecipavano - fra l'altro - la stessa ricorrente e Telesoft), avrebbe operato in concorrenza con il consorzio, in contrasto con gli obblighi previsti dai patti consortili e dall'atto costitutivo. Nhai ha conseguentemente chiesto di condannare Telecom Italia al risarcimento dei danni derivanti dalle mancate commesse al consorzio e, per la sua quota, a Help quale consorziata, per un importo compreso fra euro 16 milioni ed euro 25 milioni.
Nhai ha altresì chiesto di accertare che Telesoft, durante il periodo di vigenza del CREATT, si sarebbe appropriata di software elaborato da Help in violazione dei già citati patti paraconsortili, con conseguente domanda di risarcimento danni per euro 1 milione. Telecom Italia si è costituita in giudizio, contestando l'infondatezza e l'inammissibilità delle pretese di Nhai.

Galactica
È tuttora pendente il contenzioso instaurato nel corso degli anni 2000-2001 con l'Internet Service Provider Galactica per il risarcimento dei danni derivanti dal preteso inadempimento da parte di Telecom Italia ad un "contratto sperimentale" avente ad oggetto fornitura di connettività e in relazione a presunti comportamenti integranti atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. da parte di Telecom Italia. Le richieste avanzate dalla controparte ammontano complessivamente a oltre euro 90 milioni.
Telecom Italia si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese di Galactica ed ha proposto una domanda riconvenzionale per la condanna di Galactica al pagamento di una somma pari ad oltre euro 5 milioni, a titolo di maggior compenso per l'aumento dei consumi di traffico verificatosi nel periodo gennaio-luglio 2001.

Vodafone
Nell'ottobre 2006 Telecom Italia ha ricorso in via cautelare al Tribunale di Roma chiedendo l'inibizione di ogni atto di promozione, reclamizzazione e commercializzazione, ivi compresa la prevendita, dell'offerta "Vodafone Casa Numero Fisso". Con provvedimento del 29 novembre 2006, in parziale accoglimento del ricorso d'urgenza promosso da Telecom Italia, il Tribunale di Roma ha inibito l'ulteriore commercializzazione e prevendita del servizio, nella parte in cui viene offerta la portabilità del numero geografico dalla rete fissa di Telecom Italia sulla rete mobile di Vodafone. Vodafone ha presentato reclamo avverso tale provvedimento.
Nel frattempo, il Ministero delle Comunicazioni aveva autorizzato la fornitura in via sperimentale del servizio di Vodafone con determinazione del 7 dicembre 2006, che Telecom Italia ha impugnato con istanza di sospensiva. Nel febbraio 2007, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo, da un lato, necessario acquisire informazioni da parte dell'AGCom in ordine alla riconducibilità del servizio in questione ai servizi in postazione fissa, oltre che alla sussistenza in capo a Vodafone di un valido titolo autorizzatorio; d'altro lato, che sussistano sufficienti elementi di fumus e di pregiudizio grave ed irreparabile "quantomeno nella prospettiva concorrenziale". Il TAR ha pertanto dato termine all'AGCom per la produzione di dette informazioni, sospendendo nel frattempo l'esecutività del provvedimento amministrativo. La discussione del merito è fissata a maggio.
Per completezza, si rammenta che l'AGCom con delibera del 29 dicembre 2006 ha avviato una consultazione pubblica sui servizi integrati, ivi incluso il servizio "Vodafone Casa Numero Fisso".
Poiché Telecom Italia aveva sospeso le negoziazioni relative al contratto di interconnessione inversa, sulla cui base si innesta l'offerta "Vodafone Casa Numero Fisso", il 2 novembre 2006 Vodafone ha promosso un giudizio civile innanzi al Tribunale di Milano per l'accertamento della violazione da parte di Telecom Italia dell'obbligo di negoziare l'interconnessione e l'accertamento che tale rifiuto costituisce atto di concorrenza sleale. Vodafone ha altresì chiesto al giudice di ordinare a Telecom Italia l'immediata fornitura del servizio di interconnessione e la sua condanna al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata in corso di causa. Telecom Italia si è costituita in giudizio eccependo la regolarità di tutte le attività poste in essere.
 
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  È tuttora pendente il ricorso in Cassazione promosso da Telecom Italia nel mese di dicembre 2005 contro la sentenza del Consiglio di Stato che, nel mese di ottobre 2005, ha annullato la delibera AGCom n. 1/CIR/98 (recante approvazione dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia), riformando la sentenza già emanata in materia dal Tar Lazio.
La vicenda trae origine dal ricorso con il quale a suo tempo Omnitel (ora Vodafone) ha impugnato la delibera AGCom n. 1/CIR/98, nella parte in cui stabiliva, sulla base del D.M. 23 aprile 1998, che le nuove condizioni economiche per l'interconnessione avrebbero avuto decorrenza per gli allora concessionari GSM (TIM ed Omnitel) dal 25 luglio 1998 (data di presentazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia), anziché retroattivamente dal 1° gennaio, come previsto per gli operatori di rete fissa.
A seguito del provvedimento favorevole del Consiglio di Stato, nel mese di novembre 2005 Vodafone aveva quindi notificato alla Società un atto stragiudiziale di diffida con il quale aveva richiesto il pagamento di oltre euro 16 milioni, a titolo di restituzione delle maggiori somme asseritamente corrisposte a Telecom Italia per i servizi di interconnessione erogati dal 1° gennaio al 24 luglio 1998. Tali somme non sono state versate, in ragione del ricorso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.
 
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  È tuttora in corso il giudizio ex art. 33 L. 287/90 promosso da Vodafone nel mese di luglio 2006 innanzi alla Corte d'Appello di Milano per il risarcimento di danni, quantificati in circa euro 525 milioni, in relazione al presunto abuso di posizione dominante di Telecom Italia, consistente nello sfruttamento della posizione detenuta nei mercati della telefonia fissa, per rafforzare la sua posizione nel contiguo mercato dei servizi di comunicazioni mobili, con effetti escludenti a danno del concorrente.
A detta di Vodafone, Telecom Italia, abusando della sua posizione dominante nei mercati della telefonia fissa, e facendo leva sul suo forte potere di mercato nei servizi di comunicazione mobile e sulla recente ristrutturazione del gruppo attraverso l'integrazione organizzativa e funzionale Telecom Italia/TIM, (a) avrebbe sfruttato le informazioni privilegiate detenute in qualità di gestore di telefonia fissa, per creare specifici "profili" dei clienti e proporre offerte mirate di servizi di comunicazione mobile e di servizi integrati fisso-mobile, (b) avrebbe utilizzato informazioni strategiche relative all'attività di telefonia fissa per competere nel mercato della telefonia mobile attraverso offerte non replicabili dai concorrenti, (c) avrebbe promosso sconti sui servizi di telefonia fissa, per sottrarre clienti a Vodafone nel mercato della telefonia mobile e (d) avrebbe utilizzato il servizio 187 per promuovere servizi di comunicazione mobile.
Tali condotte riguarderebbero non solo la clientela residenziale ma anche quella business e risulterebbero illecite anche sotto il profilo della violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali.
Nel corso del giudizio Vodafone ha depositato alcuni documenti come prova dei comportamenti abusivi contestati a Telecom, aggiornando la quantificazione del danno effettuata lo scorso luglio 2006 che, al 31 dicembre 2006, ammonterebbe ad euro 759 milioni.
Telecom Italia si è costituita in giudizio, contestando le affermazioni di Vodafone.

Il Numero Italia
È attualmente pendente il giudizio promosso nel mese di settembre 2005 da Il Numero Italia S.r.l. e dalla sua controllata DA Directory Assistance Company S.r.l., per il risarcimento dei danni, quantificati in circa euro 92 milioni, per i presunti atti di concorrenza sleale relativi alla asserita violazione da parte di Telecom Italia della delibera AGCom n. 15/04/CIR (in materia di attribuzione dei diritti d'uso delle nuove numerazioni - tipo 12xy - per i servizi di informazione abbonati).
Telecom Italia ha contestato la fondatezza delle pretese della società attrice, formulando altresì un domanda riconvenzionale per circa euro 100 milioni, per atti di concorrenza sleale relativi alla diffusione di pubblicità comparativa ingannevole e denigratoria.

Tele2
In relazione al contenzioso promosso da Tele2 S.p.A. sono attualmente pendenti le seguenti controversie:
 
 
il giudizio promosso da Tele2 nel mese di maggio 2005 per l'inibitoria - con connessa domanda di risarcimento dei danni, quantificati in circa euro 100 milioni - delle asserite condotte di abuso di posizione dominante di Telecom Italia, consistenti nell'applicazione a tutti gli utenti, compresi i clienti degli altri operatori, di uno sconto pari ad un'ora di telefonate locali per tutte le utenze (residenziali e non) e a mezz'ora di telefonate interurbane per le utenze residenziali, per ciascun bimestre (c.d. offerta "Hello Gratis");
il giudizio promosso da Tele2 (a seguito di ricorso d'urgenza accolto nel mese di settembre 2005, con ordinanza successivamente revocata a seguito di reclamo di Telecom Italia) per l'inibitoria delle asserite condotte di abuso di posizione dominante di Telecom Italia nell'ambito dell'offerta all'ingrosso del servizio di accesso dati a banda larga in tecnologia ADSL (con particolare riguardo alla applicazione da parte di Telecom, nel contratto E@SY.IP, dell'obbligo di acquisto minimo di 5 ore di traffico) ed il risarcimento dei danni, quantificati in circa euro 15 milioni;
il giudizio promosso da Tele2 (a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c e art. 33 L. 287/90) nel mese di dicembre 2005 per il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 18 milioni di Euro, derivanti da asserite condotte abusive da parte di Telecom Italia sui mercati di accesso alla banda larga, consistenti nella mancata o ritardata evasione degli ordini di attivazione del servizio ADSL da parte di Tele2 per i propri clienti ovvero in attivazioni del servizio ADSL di Telecom Italia mai richieste dai clienti con la conseguente impossibilità da parte dei medesimi di poter usufruire del servizio ADSL offerto da Tele2;
il giudizio promosso da Telecom Italia nel mese di marzo 2005 nei confronti di Tele2 S.p.A e Tele2 AB per il risarcimento dei danni, quantificati in circa euro 200 milioni, derivanti da presunti atti di concorrenza sleale posti in essere da Tele2 e relativi a diffusione di pubblicità comparativa ingannevole e denigratoria nei confronti di Telecom Italia stessa e con richiesta. Tele2 si è costituita formulando domanda riconvenzionale - per un importo di circa euro 100 milioni - relativa a presunte condotte anticoncorrenziali di Telecom Italia.
 
     
 

Tiscali
È tuttora in corso il giudizio promosso da Tiscali S.p.A. innanzi al Tribunale di Roma nel mese di dicembre 2005 in tema di fornitura del servizio di accesso condiviso (c.d. shared access).
La controversia prosegue infatti nel merito, successivamente alla definizione - con esito negativo per Telecom Italia - della fase cautelare introdotta da Tiscali nel corso del 2005.
Con il presente giudizio Tiscali chiede l'accertamento dell'obbligo di Telecom stabilito in sede cautelare e la condanna della medesima al risarcimento dei danni prodotti dalla perdita di ricavi verificatasi a seguito della impossibilità di erogare il servizio ADSL alla clientela retail, nonché dei danni subiti alla propria immagine e reputazione commerciale, da quantificarsi in corso di causa.
Telecom Italia si è costituita in giudizio, contestando le affermazioni di Tiscali.
La vicenda trae origine dal contratto per la fornitura del servizio di "shared access" stipulato in data 27 luglio 2004 tra Telecom e Tiscali, avente ad oggetto la fornitura a Tiscali del servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame di Telecom Italia (con il quale Telecom Italia continua a fornire al cliente finale il servizio di telefonia vocale, mentre la prestazione del servizio di accesso ad Internet viene erogata da altro Operatore, nella circostanza Tiscali). Secondo Tiscali, a fronte di precise richieste di attivazione del servizio di "shared access" per numerose utenze, Telecom Italia avrebbe negato la liberazione automatica delle linee con cui essa stessa fornisce ai clienti finali i servizi di accesso ad Internet (commercializzati sotto il marchio "Alice" e "Tin.it"), con la conseguenza che un cliente di Telecom Italia che abbia manifestato la volontà di utilizzare i servizi di accesso ad Internet di Tiscali, in sostituzione di quelli forniti da Telecom Italia, non riesce, di fatto, a svincolarsi da quest'ultima che, in tal modo, violerebbe sia gli obblighi derivanti dal contratto con Tiscali, sia le prescrizioni dell'Autorità di settore.

Alice 20 Mega
Nel mese di novembre 2006 è stato pubblicato il dispositivo della sentenza del TAR del Lazio con il quale è stato accolto il ricorso proposto dall'Associazione Italiana Internet Provider per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento dell'AGCom di aprile 2006, che ha autorizzato l'offerta della Società per l'accesso ai servizi ADSL fino a 20 Mbit/sec. ("Alice 20 Mega"), associata a un'offerta wholesale basata su soluzione Managed IP. In sostanza, il ricorso lamentava che l'offerta wholesale così configurata non consentisse la replicabilità dell'offerta alla clientela finale da parte dei concorrenti. Telecom Italia ha presentato appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR.
Nel frattempo, tuttavia, con delibera notificata alla Società lo scorso 13 febbraio, l'AGCom, nell'approvare l'offerta "ADSL wholesale flat ad accesso singolo con accessi in velocità downstream fino a 20 Mbit/S in tecnologia Ethernet IP" (presentata nel dicembre 2006 e contraddistinta da parametri tecnici di accesso corrispondenti a quelli del servizio retail "Alice 20 Mega") ha autorizzato la prosecuzione della commercializzazione di "Alice 20 Mega".
L'AGCom ha infatti ritenuto che l'attuale presenza sul mercato di offerte ADSL all'ingrosso che soddisfano i requisiti di replicabilità rende coerente il complessivo quadro d'offerta con le decisioni assunte dal TAR del Lazio.

Presunte violazioni alla disciplina in materia di concorrenza (procedimento A285)
Con sentenza depositata lo scorso 10 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'appello incidentale dell'AGCom, nell'ambito dell'impugnativa della sentenza del TAR Lazio che nel 2001 si era pronunciata sul provvedimento sanzionatorio n. 9472 del 27 aprile 2001 (all'esito del procedimento A285) dell'Autorità antitrust per abuso di posizione dominante, da parte di Telecom Italia, nell'offerta di servizi ADSL. Detto provvedimento condannava la Società al pagamento di circa euro 59,4 milioni, importo che la sentenza del TAR Lazio ha ridotto a circa euro 29,4 milioni, somma pagata con riserva nel gennaio 2002; il Consiglio di Stato ha a sua volta rideterminato la sanzione in circa euro 31,7 milioni. Nel bilancio al 31 dicembre 2006 è stato accertato il residuo debito pari a circa euro 2,5 milioni.

 
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  Procedimento antitrust A357
L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato il 23 febbraio 2005 un procedimento, nei confronti di TIM Italia S.p.A e Telecom Italia Mobile S.p.A. (ora Telecom Italia), Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A, per accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli artt. 81 e 82 del Trattato CE commesse in relazione a:
 
 
il rifiuto di concedere accesso alla rete mobile agli operatori alternativi (MVNO, ESP e ATR);
l'offerta ai clienti finali Business di servizi integrati di fonia fisso-mobile a prezzi inferiori al prezzo del solo servizio di terminazione (offerto ai propri concorrenti come fattore intermedio);
l'offerta alla sola clientela Business di una modalità tecnica (MSC PABX) che consente di ottenere tariffe integrate fisso mobile più vantaggiose;
i comportamenti commerciali adottati da TIM nei confronti dell'utenza aziendale.
 
 

La conclusione dell'istruttoria, inizialmente prevista per il 14 dicembre 2006, è stata prorogata al 10 maggio 2007. Qualora l'istruttoria dovesse accertare l'esistenza di una o più delle violazioni contestate, essa potrebbe comminare alla Società una sanzione amministrativa la cui entità dipenderà dalla gravità e dalla durata delle violazioni eventualmente accertate.

Cause ex art. 33 L. 287/90 relative alla comercializzazione di servizi XDSL
Successivamente alla chiusura del citato procedimento antitrust A285 che ha condannato e sanzionato la condotta di Telecom Italia, alcune imprese - tra il 2001 ed il 2005 - hanno agito nei confronti della Società per ottenere il risarcimento dei danni asseritamene causati dal presunto abuso di posizione dominante di Telecom nella fornitura di servizi in tecnologia XDSL.
Si tratta, in particolare, dei giudizi promossi dalle società Wind Telecomunicazioni, I.Net S.p.A., Cybernet Italia S.p.A., KPNQwest e ITnet SpA, riuniti nel 2001 in un unico procedimento. Le pretese risarcitorie ammontano, complessivamente, a circa euro 120 milioni.
In passato, altri operatori (tra i quali Infostrada, Albacom e l'Associazione Italiana Internet Provider) avevano intentato simili azioni, ottenendo nel 2003 la condanna di Telecom Italia a risarcire danni complessivamente pari a circa euro 2 milioni (a fronte di richieste pari, complessivamente, a oltre euro 87,5 milioni).
È ragionevole ipotizzare che, qualora il giudice non si discosti dalla giurisprudenza precedente, nella attuali cause i danni potrebbero essere quantificati in misura di gran lunga inferiore a quella indicata dalle società attrici e pertanto Telecom Italia ha appostato i relativi accantonamenti al fondo rischi.

Agevolazioni contributive all'incorporata TIM S.p.A.
Con comunicazioni del 13 febbraio 2007, l'INPS ha chiesto a Telecom Italia la ripetizione delle agevolazioni contributive fruite dal 1995 al 2001 da TIM S.p.A. in relazione all'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro. Secondo l'Istituto, una parte di tali agevolazioni, concesse sulla base della legge italiana, costituiscono, secondo i criteri di recente definiti dall'Unione Europea, aiuti di stato incompatibili con gli standard di libera concorrenza del mercato comune europeo. L'importo richiesto a Telecom Italia è di euro 9,6 milioni fra capitale ed interessi.
Dalle analisi ed approfondimenti finora effettuati dalla Società non sono emersi elementi tali da considerare le suddette agevolazioni irregolari.

Contributo ex art. 20, comma 2, legge 23 dicembre 1998 n. 448
Con sentenza pubblicata il 10 luglio 2006 il TAR del Lazio ha accolto l'apposito ricorso di ottemperanza promosso da Telecom Italia, ordinando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Comunicazioni, in via solidale, di dare esecuzione alle sentenze pubblicate nel gennaio 2005, che a loro volta avevano accolto i ricorsi presentati a suo tempo da TIM e Telecom Italia, accertando l'obbligo dell'Amministrazione di restituire alla Società le somme versate a titolo di contributo per l'esercizio 1999, ex art. 20, comma 2, legge n. 448/1998, oltre ai relativi interessi (oltre euro 546 milioni in linea capitale ed oltre euro 100 milioni per interessi nel frattempo maturati).
In settembre l'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato un ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della decisione resa dal TAR del Lazio, previa sospensione della sua esecutività. In data 7 novembre 2006, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva, e conseguentemente il Ministero dell'Economia ha provveduto al pagamento della quota capitale, esclusi gli interessi, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello.

Cecchi Gori
Con riferimento al complesso contenzioso promosso dal Gruppo Cecchi Gori nei confronti di Seat (oggi Telecom Italia Media) e, in particolare, al giudizio avente ad oggetto le deliberazioni assunte in data 27 Aprile 2001 dalle assemblee di Cecchi Gori Communications S.p.A. (oggi Holding Media Communications), concernenti l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000, nonché l'azzeramento per perdite del capitale sociale e la ricostituzione del capitale stesso, la Corte d'Appello di Roma ha respinto - con provvedimento del novembre 2005 - l'appello proposto dal Gruppo Cecchi Gori avverso la sentenza con la quale, in primo grado, il Tribunale di Roma aveva rigettato l'impugnazione delle deliberazioni. La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata in Cassazione.
Inoltre, con sentenza depositata nel dicembre 2006, la Corte di Appello di Roma ha rigettato anche l'impugnazione, da parte del Gruppo Cecchi Gori, della sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento della nullità della delibera dell'assemblea straordinaria di Cecchi Gori Communications dell'11 agosto 2000, riguardante alcune modifiche statutarie. Il Gruppo Cecchi Gori ha proposto ricorso per Cassazione.
Nel mese di marzo 2006 la Corte d'Appello di Milano ha poi rigettato l'impugnazione, da parte del Gruppo Cecchi Gori, della sentenza di primo grado con cui è stata respinta la domanda di accertamento della nullità o di risoluzione dell'atto di costituzione in pegno delle azioni Cecchi Gori Communications appartenenti a Cecchi Gori Media Holding. Anche tale sentenza è stata impugnata in Cassazione.
Resta tuttora pendente in sede di merito presso il Tribunale di Milano un'azione di risarcimento per illecito extracontrattuale promossa dal Gruppo Cecchi Gori in relazione al presunto pregiudizio arrecato dai comportamenti asseritamente posti in essere da Seat e dagli amministratori di sua designazione in Cecchi Gori Communications, finalizzati all'estromissione del socio di maggioranza Cecchi Gori Media Holding. Il giudizio è attualmente sospeso in attesa dalla pronuncia della Cassazione sugli altri contenziosi.

Grecia
In data 23 gennaio 2007 è stato notificato, fra gli altri, a Telecom Italia un atto di citazione da parte di TCS Capitai Management LLC (TCS) nell'azione da questi intrapresa innanzi alla United States District Court for the Southern District of New York.
TCS (già azionista di minoranza di TIM Hellas) chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della cessione ad alcuni fondi di investimento (anch'essi citati) della partecipazione di TIM Internatonal in TIM Hellas, nonché della successiva operazione di cash-out merger effettuata dagli stessi fondi in asserita violazione degli interessi degli azionisti di minoranza di TIM Hellas.
TCS ha richiesto nei confronti di Telecom Italia l'accertamento della violazione della disciplina statunitense applicabile in forza della quotazione di TIM Hellas al NASDAQ, nonché la condanna al pagamento di "punitive damages" e spese legali, da quantificarsi in corso di causa.

 
     
  b) AttivitÀ potenziali

Ricorso canone di concessione anno 1998
In merito ai ricorsi presentati da Telecom Italia e TIM per l'accertamento del diritto al rimborso del canone di concessione pagato per l'esercizio 1998 (pari ad euro 386 milioni per Telecom Italia e ad euro 143 milioni per TIM, oltre a interessi), nel maggio 2006 il TAR del Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della compatibilità comunitaria delle norme interne (art. 20 della legge n. 488/98) che, in un mercato già liberalizzato, avevano prorogato la vigenza per il 1998 dell'obbligo di pagamento del canone di concessione. Il TAR ha ritenuto dette previsioni potenzialmente confliggenti con la direttiva n. 97/13, con ciò ponendosi nel solco della decisione della Corte di Giustizia sull'illegittimità del contributo sostitutivo previsto dall'art. 20 della Legge n. 448/98 di cui si è dato conto in altro precedente paragrafo del presente capitolo.

Gara Consip
Nel maggio 2006 è stata aggiudicata a Fastweb la gara indetta da Consip nel 2005 per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP, nonché dei servizi di trasmissione dati via satellite, in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Con ricorso al TAR del Lazio notificato nel mese di luglio 2006, Telecom Italia ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, previa sospensiva, in considerazione della evidente anomalia delle offerte economiche presentate dal concorrente. Inoltre, ha chiesto l'annullamento delle note Consip con le quali è stata solo parzialmente accolta l'istanza di accesso ai documenti di gara. Fastweb aveva infatti presentato istanza per la secretazione dell'intera documentazione di gara, e comunque almeno della percentuale di ripartizione fra servizi di unbundling del local loop e di carrier pre-selection, nonché dell'elencazione della dislocazione territoriale e delle date di presa in carico delle linee in unbundling. Il TAR in sede di sospensiva ha accolto la richiesta di accesso alla documentazione di gara depositata da Fastweb.

Sulla base della documentazione successivamente acquisita, Telecom Italia ha notificato un atto di motivi aggiunti specificando puntualmente le censure avverso l'operato della commissione di gara.
Con ordinanza del 13 novembre 2006 il Tar ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sulla complessiva attendibilità del giudizio di non anomalia formulato dalla commissione nei confronti di Fastweb. Nel mese di dicembre 2006 sono state avviate le operazioni peritali, che si concluderanno il prossimo 28 marzo 2007 con il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.

H3G
Nel luglio 2006 Telecom Italia ha notificato ad H3G Italia l'avvio di un arbitrato, sulla base della clausola compromissoria contenuta negli accordi stipulati tra le parti nel febbraio 2004 e successivamente integrati nel maggio 2005. Tali accordi regolano tra l'altro i prezzi di terminazione su rete mobile definiti sulla base di un criterio di reciprocità.
L'azione nasce dalle contestazioni mosse da H3G in merito al valore dei corrispettivi contrattuali previsti, a suo dire modificati a suo favore dalla evoluzione del quadro regolatorio.
Conseguentemente, Telecom Italia ha avviato l'azione arbitrale con la quale si richiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di H3G, nonché la condanna di H3G al risarcimento dei danni subiti.

Azioni verso altri operatori per comportamenti sleali e contrari alla privacy
Nell'ottobre 2006 Telecom Italia ha presentato ricorso d'urgenza presso il Tribunale di Roma per ottenere la condanna di Fastweb, Wind e Tele2 per concorrenza sleale. In particolare, ha chiesto di dichiarare che le politiche di telemarketing delle tre società sono in violazione della disciplina della concorrenza, in quanto basate su contatti telefonici indiscriminati con i clienti di Telecom Italia, ivi inclusi quelli che non compaiono in elenco (abbonati "riservati") e quelli che non hanno prestato il consenso a tal fine (abbonati "non contattabili" per offerte promozionali telefoniche).
Pur avendo accolto le argomentazioni di Telecom Italia in punto di diritto, nel mese di dicembre il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo indimostrato l'effettivo utilizzo, da parte dei concorrenti, dei dati personali dei clienti senza preventivo consenso. Nel mese di gennaio 2007 Telecom Italia ha presentato quindi reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale, corredando l'atto di quei supporti probatori la cui mancanza era stata eccepita in primo grado dal giudice.
Si segnala che i medesimi fatti che hanno portato al ricorso cautelare sono stati oggetto di segnalazione al Garante per la Privacy.
 
  * * *  
  Oneri previdenziali ai sensi della legge n. 58/1992
Ai sensi della legge n. 58/1992 Telecom Italia è tenuta a garantire un'unica posizione previdenziale per tutti i dipendenti in servizio al 20 febbraio 1992 presso le società Stet, Sip, Italcable e Telespazio, nonché per quelli transitati dall'Amministrazione Pubblica all'Iritel presso il "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", confluito il 1° gennaio 2000 nell'"Assicurazione Generale Obbligatoria".
L'importo della passività complessiva è ancora oggetto di stima, in relazione sia al disaccordo con l'INPS riguardo alle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia al fatto che, al 31 dicembre 2006, l'Istituto non ha ancora completato la notifica delle posizioni da riunificare.
Il contenzioso con l'INPS concerne l'applicazione dei criteri previsti dalla precedente legge di ricongiunzione n. 29/1979 per i dipendenti che avevano già presentato domanda - ancorché inevasa dall'Istituto - ai sensi dello stesso provvedimento; le parti hanno demandato l'accertamento della normativa di riferimento ad appositi giudizi-pilota promossi avanti alla magistratura ordinaria. Nelle more della definizione di tali giudizi Telecom Italia si è impegnata a pagare con riserva le somme richieste dall'INPS, salvo conguaglio qualora venga accolta l'interpretazione aziendale. I versamenti di quanto richiesto dall'INPS vengono effettuati in quindici annualità costanti posticipate (comprensive di interessi al tasso annuo del 5%) a decorrere dalla notifica degli oneri da parte dell'INPS.
Nei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono iscritti, a tale titolo, euro 924 milioni (euro 881 milioni in linea capitale ed euro 43 milioni per interessi già maturati, ancora da corrispondere), di cui euro 215 milioni scadente a breve termine.
 
     
  c) Impegni e altre garanzie

Le garanzie personali prestate pari a euro 23.525.274 migliaia, al netto di controgaranzie ricevute per euro 185.713 migliaia, si riferiscono essenzialmente a fideiussioni prestate da Telecom Italia nell'interesse di imprese controllate (di cui euro 12.749.266 migliaia relative a Telecom Italia Finance, euro 10.250.106 migliaia relative a Telecom Italia Capital, euro 149.605 migliaia relative a Olivetti Multiservices ed euro 83.062 migliaia relative al Gruppo Latin American Nautilus).
Inoltre le quote di partecipazione in Tiglio I (45,70%) e in Tiglio II (49,47%) sono state costituite in pegno a favore degli istituti di credito finanziatori delle due società collegate.

Gli impegni di acquisto e di vendita in essere al 31 dicembre 2006, rispettivamente pari ad euro 186.917 migliaia ed euro 1.573 migliaia, si riferiscono, ad impegni, per la parte ancora da eseguire, non rientranti nel normale "ciclo operativo" della Società.

Gli impegni di acquisto si riferiscono principalmente a canoni di locazione su immobili per contratti di durata superiore a 6 anni (euro 156.217 migliaia);
Gli impegni di vendita si riferiscono all'impegno a vendere la partecipazione in LI.SIT. a Lombardia Informatica alla scadenza del contratto (15 settembre 2009).

La Società ha rilasciato lettere di patronage "debole" per complessivi euro 150.646 migliaia, principalmente a favore di imprese controllate e collegate a fronte di polizze assicurative, linee di credito e fidi.
Le garanzie altrui prestate per obbligazioni dell'azienda si riferiscono a fideiussioni prestate da terzi sia a fronte di finanziamenti (euro 1.933.910 migliaia) sia a garanzia del corretto adempimento di obbligazioni contrattuali (euro 287.711 migliaia). L'importo comprende euro 816.668 migliaia relativi a fideiussioni emesse da BBVA, euro 420.000 migliaia emesse dal San Paolo IMI, euro 73.500 migliaia emesse da Sumitomo, euro 86.250 migliaia emesse da Bank of Tokio - Mitsubishi UFJ ed euro 86.250 migliaia emesse da Banco Santander a favore di BEI per finanziamenti erogati da BEI a fronte dei Progetti TIM Rete Mobile, Telecom Italia Breitband Infrastruktur Deutschland e Telecom Italia Media Digital Network.

Si segnala che al 31 dicembre 2006 il fondo spese per la tutela degli azionisti di risparmio, costituito con delibera dell'Assemblea degli azionisti di risparmio del 21 giugno 1999, ammonta a euro 1.937 migliaia.
 
     
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