Governance
Market Abuse and Insider Dealing
Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un’iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali - costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell’impresa. Esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di business.
Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy), l’utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell’efficienza nell’impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del “need to know”.
L’uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse del Gruppo Telecom Italia soggiacciono a obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività.
L’ordinamento peraltro dispone l’obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazione privilegiata). L’ordinamento impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell’informazione privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.
Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al “perfezionamento” dell’informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell’obbligo di divulgazione immediata, l’informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi in itinere deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l’attività d’impresa.
Questa procedura governa la gestione - ivi inclusa la comunicazione al pubblico - delle informazioni privilegiate e di quelle che potrebbero divenire tali, contemperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra disclosure dell’informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione. Come tale la procedura si coordina con le disposizioni interne di generale applicazione in materia di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.
La trasparenza in merito alle operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona da soggetti rilevanti o da persone agli stessi strettamente legate (internal dealing), è attualmente disciplinata dalla regolamentazione della Consob (artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti).
Detta circostanza ha determinato il superamento del Codice di comportamento della Società in materia di insider dealing, adottato nel dicembre 2002.
Ai sensi di legge gli amministratori e i sindaci della società emittente, nonché i “soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato” sono gravati di un obbligo di disclosure al mercato rispetto alle operazioni (c.d. di insider dealing) compiute su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegate di controvalore superiore ai 5.000 euro su base annua.
La Società ha individuato i “dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato” negli stessi dirigenti qualificati come key managers ai sensi dello IAS/IFRS 24, ovvero come executive officers ai fini dell’applicazione della disciplina statunitense.
All’interno del più generale processo di revisione degli strumenti di corporate governance, pur in assenza di obblighi regolamentari, è stato deciso di introdurre nel Codice di Autodisciplina un dovere di astensione, in specifici periodi dell’anno (cd. black out periods), dal compimento di operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari collegati. Tali periodi sono, altresì, suscettibili di essere estesi o sospesi dal Consiglio di Amministrazione in occasioni straordinarie.
Consulta il documento completo della procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (file .pdf, 346 KB)
Data ultima modifica: 7 aprile 2006 - 8:00 AM
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